- R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-
- Il Giudice Istruttore presso il Tribunale di
Bari Dott. Giovanni LEONARDI
- ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento penale
C O N T R O
- MADARO NICOLA n. Sammichele 22.7.36 ivi res. Via
Don Minzoni c.n.;
- CIRIELLI SILVIO n. Bari 9.3.25 res. Acquaviva Via
Giovanni 23° n. 23 - DECEDUTO -;
- CRISTANTIELLI ELIGIO n. Casamassima 13.10.38 ivi
res. P.za Plebiscito n. 22;
- GARGANO GIOVANNI n. Adelfia 25.6.31 ivi res. Via
Indipendenza n. 12;
- PASTORE VINCENZO n. Tirana (Albania) 11.3.43 res.
Casamassima Via Galilei n. 4;
- SPINELLI VITO n. Sammichele 5.10.29 res. Via
Buonarroti n. 7;
- VAVALLE SAVERIO n. Bari 27.12.48 res. Acquaviva
Trav. Lucarelli c.n.;
- VENEZIA LUIGI n. Bari 15.1.28 res. Cassano M. V.le
della repubblica c.n.;
- BUSTO GIUSEPPE n. Acquaviva 7.12.52 ivi res. 1°
Trav. Maselli Campagna c.n.;
- ZEMA ELIO n. Bari 20.2.41 ivi res. Via Matteotti n.
38.
IMPUTATI
dal 1° AL 9°: A) del delitto
di cui agli artt. 81 cpv 324 C.P., per avere, in qualità di componenti del Comitato di
gestione dell'USL BA/14, al fine di favorire la ditta aggiudicatrice, preso interessi in
atti di ufficio, facendo in modo che fossero approvate deliberazioni per l'acquisto di
attrezzature sanitarie e arredi da destinare ai poliambulatori dei Comuni di Adelfia e
Sammichele;
B) del delitto di cui agli artt.
81-314 C.P. per avere, nelle qualità innanzi indicate, disponendo l'utilizzo delle somme
di L. 330.0000.000 e 600.000.000, assegnate dal fondo sanitario per l'acquisto di
attrezzature e arredi - non necessarie e non adeguatamente utilizzabili - da destinare ai
poliambulatori di Adelfia e Sammichele, distratto somme di denaro dalla P.A. -
Acc.to in Bari denunzia del 26.3.85 data delle delibere;
C) del delitto p.e p. dagli artt.
110-81 cpv 477 C.P. per avere, in concorso tra loro ed al fine di commettere il delitto di
cui al capo D), falsificato l'elenco delle 20 ditte (compilato dal genio Civile di Bari e
da questo inviato alla USL BA/14, idonee alla partecipazione a due gare di appalto per la
fornitura di attrezzature sanitarie per il poliambulatorio di Adelfia e per l'arredamento
degli uffici della USL BA/14 (appalti per un valore di 330.000.000 e di L. 211.528.250.),
sostituendo la ditta Zema (che non figurava e non aveva titolo alla partecipazione della
gara) ad altra ditta, che, invece, avendone titolo legittimamente figurava in
quell'elenco.
D) del delitto p. e p. dagli artt.
110-324 per avere, in concorso tra loro, preso un interesse provato negli atti di ufficio
del Madaro facendo aggiudicare le gare di appalto di cui al capo A) alla ditta Elio Zema
pur nelle illecite condizioni di cui al capo C);
- il 1°: E) del delitto p. e p. dall'art. 490
C.P. per avere distrutto e comunque sottratto dagli archivi di ufficio, la copia originale
(falsificata come da capo C) dell'elenco delle 20 ditte abilitate alle gare di cui allo
stesso capo C), inviato dal genio Civile di Bari alla USL BA/14;
- Acc.to in bari e Acquaviva dal 23.11. all'8.1.88.
-
- il 10°: F) di concorso nel delitto di cui
al capo C) D);
- Acc.to in Bari e Acquaviva dal 23.11.87 all'8.1.88)
=====================================================================================
- Letta la requisitoria del P.M. in data 19.10.89 con
la quale chiede:
- A) dichiari il G.I. chiusa la formale istruzione;
- B) rinvii a giudizio gli imputati dinanzi al
Tribunale di Bari perché vi rispondano dei reati loro ascritti;
OSSERVA
Con esposto del 26.3.85 tali SAVINO
Vito, JEVA Giuseppe, CAPORUSSO Filippo, MALLARDI Francesco e DE SANTIS Carlo, componenti
del gruppo comunista in seno alla assemblea della USL BA/14 di Acquaviva delle Fonti,
denunciavano alcune irregolarità commesse dai componenti del Comitato di gestione della
predetta USL.
In particolare, assumevano che in
data 8.6.81 con delibera n. 66, il Comitato di gestione aveva deciso l'istituzione di un
poliambulatorio per ogni comune della USL, compreso il Comune di Acquaviva che già
fruiva dei poliambulatori dell'Ospedale Regionale convenzionato "Miulli".
Inoltre, con la stessa delibera,
individuate le attrezzature necessarie per il funzionamento dei poliambulatori, si
autorizzava il presidente della USL ad avanzare all'Assessorato competente istanza di
finanziamento per L. 5.807.500.000, in ragione di L. 1.161.500.000 per ogni
poliambulatorio.
Successivamente, in data 13.7.1982,
con la delibera n. 23, l'assemblea della USL aveva approvato l'istituzione dei cinque
poliambulatori sopra indicati, ma l'organo di controllo sospendeva l'esecutività del
provvedimento chiedendo elementi integrativi di giudizio. Nel frattempo, il Comitato di
Gestione della USL, con la delibera n. 560 del 17.9.82, approvava l'utilizzazione della
quota in conto capitale del fondo sanitario regionale 1980, per l'acquisto
dell'arredamento e delle attrezzature di un poliambulatorio in Adelfia, nonostante questo
non fosse ancora formalmente autorizzato.
Il 15.11.82 il CO.RE.CO. sospendeva
l'efficacia della delibera 560/82 chiedendo gli estremi di esecutività della delibera
assembleare. 23/82 che in realtà non era mai stata ottenuta.
Il successivo 2 giugno 1983, lo
stesso CO.RE.CO., pur in mancanza degli estremi di esecutività richiesti, vistava per
presa d'atto la deliberazione n. 75 del Comitato di gestione del 3.2.83 che autorizzava la
licitazione provata per l'arredamento e la fornitura di attrezzature sanitarie per il
poliambulatorio di Adelfia, licitazione che poi veniva aggiudicata alla ditta Elio Zema i
Bari.
Secondo i denuncianti, quindi, ne la
deliberazione n. 23/82 dell'assemblea della USL BA/14, ne la deliberazione n. 560/82 del
Comitato di gestione, ne ancora la delibera del Consiglio regionale n. 474/83 erano mai
state approvate.
Ciò nonostante il Comitato di
gestione provvedeva ugualmente all'acquisto di attrezzature e arredamenti per i
poliambulatori di Sammichele le e di Adelfia che successivamente non venivano neppure
utilizzate per carenza di locali idonei.
La spesa relativa, pari a circa un
miliardo, era stata quindi sostenuta senza preventiva autorizzazione e con evidente
distrazione di pubblico denaro.
Disposte indagini in ordine al
contenuto dell'esposto, con rapporto del 7.5.85, i Carabinieri di Acquaviva delle Fonti
confermavano i fatti posti a base della denuncia.
In data 7.2.86 il P.M. interrogava, a
conferma dell'esposto presentato, uno dei firmatari, precisamente il Savino, il quale
confermava in toto quanto già denunciato.
Con nota del 24.3. 86 il P.M.
disponeva la prosecuzione dell'istruttoria col rito formale, ipotizzando nel caso di
specie, i reati di interesse provato in atti di ufficio e peculato per distrazione.
Acquisita agli atti la documentazione
cui l'esposto si richiamava, ed inviate agli imputati le comunicazioni giudiziarie, in
data 2.10.87 venivano disposte ulteriori indagini a mezzo dei Carabinieri di questo Nucleo
di Polizia Giudiziaria.
Con rapporto del 28.1.88 i CC.
verbalizzanti, nel riferire l'esito di tali indagini, denunciavano Madaro Nicola come
presidente del Comitato di Gestione e il titolare della ditta ZEMA Elio, per falso in atto
pubblico, concorso in interesse provato in atto di ufficio e concorso in falso per
soppressione.
Riferivano in particolare che il
24.11.87, si erano recati presso gli ufficio del Genio Civile di Bari, per acquisire in
copia la lettera con la quale la USL BA/14 aveva richiesto un elenco di venti ditte
iscritte nell'albo nazionale costruttori, categorie H1 ed H2, per invitarle a partecipare
alla licitazione privata per l'arredamento degli uffici USL di Acquaviva delle Fonti.
Nella circostanza, gli stessi
verbalizzanti acquisivano la copia dell'elenco inviato alla USL per la gara relativa,
unitamente alla lettera di trasmissione del genio Civile, ritirata a mano il 22.10.82 dal
Madaro.
Nell'esaminare l'elenco in questione,
si rilevava che in corrispondenza del n. 16, al posto di altro nominativo, era stato
scritto a macchina "Elio Zema - Via Imbriani n. 30".
In sostanza, i verbalizzanti
esprimevano l'opinione che quest'ultimo nominativo fosse stato artatamente sostituito ad
altro precedente.
A seguito di tale circostanza, in
data 24.11.87, veniva disposto il sequestro in originale dell'elenco delle ditte custodito
presso la USL.
Il 25 novembre successivo i CC. si
recavano presso la USL per eseguire il provvedimento di sequestro ma qui apprendevano che
la licitazione privata cui tale elenco si riferiva, non era mai andata in porto.
In effetti, da un controllo
successivamente eseguito, ci si rendeva conto che i documenti acquisiti presso il Genio
Civile di Bari, si riferivano ad una gara di appalto diversa da quella oggetto della
indagine.
A questo punto, i verbalizzanti,
chiedevano, invece, al coordinatore amministrativo della USL, Palmisano, la copia
delll'elenco delle ditte da invitare per la licitazione privata per l'arredamento e
l'attrezzatura di un poliambulatorio nel Comune di Adelfia per l'importo di 330 milioni.
In tal modo veniva acquisita copia
della lettera di richiesta dell'elenco unitamente alla copia dell'elenco stesso.
Anche in quest'ultima copia al n. 16
figurava il nominativo della ditta Zema Elio, chiaramente ribattuto su altro sottostante.
In data 30.11.87 i CC. tornavano
presso l'ufficio del genio Civile ed acquisivano copia dell'elenco delle ditte relativo
alla gara di appalto per i lavori di arredamento e attrezzature del poliambulatorio di
Adelfia ed accertavano così che al n. 16 di tale elenco, non figurava il nominativo della
ditta Zema Elio come in quello già acquisito in copia presso la USL, ma altro nominativo
e precisamente quello della ditta O.M.E.C. di Taranto di Via De Cesare n. 6/A.
Disposto il sequestro in originale
dell'elenco già acquisito in copia presso la USL BA/14, non era possibile eseguirlo
giacche l'originale di tale elenco non veniva più rintracciato presso gli uffici della
USL, nonostante che solo qualche giorno prima di tale elenco fosse stata consegnata copia
ai verbalizzanti. Appariva quindi assai probabile che l'originale di detto documento fosse
stato nel frattempo soppresso.
Con nota del 5.2.88 il P.M. formulava
nuove imputazioni a carico dei prevenuti e, successivamente, disposto lo stralcio degli
atti relativi all'imputato Mastrogiacomo Antonio, nel frattempo eletto al parlamento a
seguito delle elezioni politiche svoltesi nel giugno '87, si procedeva alle contestazioni
con mandato di comparizione.
Detto mandato non veniva notificato a
Cirielli Silvio, nel frattempo deceduto, mentre tutti gli altri imputati, negavano ogni
addebito protestando la loro innocenza.
In particolare, il Madaro, contestava
l'accusa d'interesse provato in atti d'ufficio sostenendo, da un lato, che la decisione di
istituire un poliambulatorio in Adelfia era stata perfettamente legittima e ribadendo,
dall'altro, che la scelta della ditta Zema era stata effettuata concordemente da tutti i
componenti del Comitato di gestione sulla base di obiettivi criteri di convenienza e
dell'elenco inviato dall'ufficio del genio Civile.
Confermava comunque il Madaro che
nonostante le approfondite ricerche, l'originale dell'elenco inviato dal Genio Civile non
era stato rinvenuto.
Avanzava, inoltre, il sospetto che,
l'eventuale falsificazione dell'elenco fosse stata effettuata direttamente presso
l'ufficio del Genio Civile e non presso la USL.
L'imputato Busto Giuseppe precisava
di essere stato nominato componente del Comitato di gestione solo il 24.12.82 e di non
aver quindi potuto partecipare alla delibera istitutiva del poliambulatori.
Spinelli Vito con apposita memoria
indicava con esattezza le delibere alle quali aveva partecipato e, insieme agli altri
imputati, si riportava alla memoria difensiva presentata dal Madaro.
Infine, al termine dell'istruttoria,
il P.M. concludeva come da requisitoria in atti.
L'attento esame dei fatti e
comportamenti sopra descritti, permette di costruire la vicenda processuale nel modo
seguente: il Comitato di gestione della USL BA/14, senza attendere l'esecutività della
delibera assembleare n. 23/82, istituiva dei poliambulatori, nel settembre '82 approvava
l'utilizzazione di quota parte del fondo sanitario Regionale 1980 per l'acquisto
dell'arredamento e delle attrezzature del poliambulatorio di Adelfia e successivamente,
pur in presenza di una sospensione dell'esecuzione di tale delibera disposta dal
CO.RE.CO., in data 3.2.83 autorizzava l'acquisto di attrezzature ed arredamenti col
sistema della licitazione privata.
Orbene, sulla base di tali rilievi è
già possibile evidenziare un comportamento sicuramente illegittimo da parte dei
componenti del Comitato di Gestione che, abusando delle loro funzioni, hanno nella
circostanza agito con eccesso di potere. Certo l'istruttoria svolta non ha potuto
acquisire la prova che sin dall'inizio tale comportamento sia stato assunto allo scopo di
recare vantaggio a terzi e, ciò nonostante, non può dubitarsi della sicura ricorrenza di
un'ipotesi delittuosa prevista dalla legge.
La mancanza di prova in ordine alla
presunta volontà di arrecare vantaggio a terzi, non impedisce infatti di far rientrare
detto comportamento nell'ambito di applicazione dell'art. 323 C.P., per la cui
sussistenza, è richiesta soltanto la coscienza e volontà di agire al di là dei limiti
consentiti dalle facoltà discrezionali del pubblico ufficiale.
Ne deriva allora che l'imputazione di
interesse provato ascritta ai prevenuti al capo A) della rubrica, va modificata in quella
di abuso innominato prevista dall'art. 323 C.P.; tuttavia, l'entrata in vigore della legge
26.4.1990 n. 86, pone alcuni problemi per effetto della verificatesi successione di leggi
penali.
Invero la nuova legge disciplina ex
novo il reato di abuso di ufficio individuando come elementi costitutivi, oltre all'abuso
di ufficio anche al fine di procurare a se e ad altri un ingiusto vantaggio o di arrecare
un danno ingiusto. Inoltre, punisce tale comportamento con la reclusione fino a due anni,
in modo sicuramente più grave rispetto a quanto stabilito nella precedente formulazione
dell'art. 323 (reclusione fino a due anni o multa da L. 100.000 a L. 2.000.000).
E' allora evidente che, per effetto
del 3° co. dell'art. 2 C.P., nella precedente formulazione dell'art. 323, va individuata
la legge più favorevole al reo e, conseguentemente, a seguito del P.P.R. 12.4.90 n. 75,
dall'imputazione così modificata, i primi dieci imputati, ad eccezione del Cirielli,
vanno prosciolti per essere il reato estinto per intervenuta amnistia.
A ben vedere, però, l'istruttoria
svolta ha evidenziato anche altri tipi di comportamento da parte dei componenti del
Comitato di gestione, anch'essi rivelatori di altrettante sicure violazioni di legge.
In particolare, la decisione di
utilizzare parte del fondo sanitario regionale per l'acquisto di arredamenti ed
attrezzature del poliambulatorio di Adelfia e Sammichele, non può sicuramente ritenersi
conforme alla legge.
In primo logo perché, la delibera
istitutiva dei poliambulatori non era ancora diventata esecutiva e, in secondo luogo,
perché la decisione dell'acquisto di beni strumentali effettuata assai prima
dell'individuazione dei locali dove dovevano essere installati, ha comportato
necessariamente la loro mancata utilizzazione per un notevole lasso di tempo (circa due
anni), con evidente spreco di denaro pubblico che poteva essere destinato al
soddisfacimento di ben più urgenti necessità.
Da qui l'imputazione di peculato per
distrazione contestata ai prevenuti al capo B) della rubrica.
A seguito però dell'entrata in
vigore della legge 86/90 la figura del peculato per distrazione, non è più prevista come
reato nella nuova formulazione dell'art. 314 C.P.; occorre quindi anche qui risolvere il
problema della successione delle leggi nel tempo.
Orbene, secondo il principio
stabilito dal 2° co. dell'art. 2 C.P., "nessuno può essere punito per un fatto che,
secondo lal egge posteriore, non costituisce reato", per cui in ordine alla
distrazione del pubblico denaro così realizzata, deve pronunciarsi sentenza di non
doversi procedere perché il fatto non è più previsto come reato.
Nè d'altra parte sembra possibile
ricomprendere siffatto comportamento, nella fattispecie aggravata dall'abuso di ufficio
prevista dalla nuova formulazione dell'art. 323 C.P., pur astrattamente possibile perché
trattasi di legge più favorevole al reo (3° co art. 2 C.P.).
Invero, poiché non è dato conoscere
in atti se la decisione di acquistare gli arredamenti e le attrezzature, si a stata
realmente presa sin dal primo momento allo scopo di arrecare un vantaggio patrimoniale a
terzi, di tale fattispecie non risulterebbero esistenti gli elementi costitutivi richiesti
dalla legge.
Per quanto riguarda il falso di cui
al capo C) della rubrica, sulla base delle risultanze istruttorie, è del tutto pacifico
che l'inserimento nell'elenco predisposto dall'ufficio del genio Civile della ditta Zema,
è stato effettuato attraverso la cancellazione e la sostituzione del precedente
nominativo (ditta O.M.E.C.) esistente sull'originale dell'atto (cfr. allegato n. 10 del
rapporto dei CC.). Tale sostituzione si deve ritenere sicuramente effettuata dopo la
formazione del documento originale, giacche nella copia conservata presso l'ufficio del
genio Civile al posto della ditta Zema figura ancora la ditta O.M.E.C. Il fatto poi che
tale elenco sia stato ritirato a mano dallo stesso imputato Madaro, presidente del
Comitato di gestione, costituisce un serio indizio a suo carico in ordine alla materiale
esecuzione del falso contestato.
Non altrettanto provata sembra
invece, la colpevolezza degli altri componenti del Comitato di Gestione, in ordine alla
materiale partecipazione alla falsificazione dell'atto ovvero, alla sua consapevolezza.
Invero, è ben possibile che essi, in
assoluta buona fede, abbiano ritenuto che l'inserimento della ditta Zema nell'elenco fosse
stato direttamente effettuato dall'ufficio firmatario e conseguentemente che nessun
sospetto abbiano avuto sull'eventuale falsificazione dell'atto; per conseguenza da tale
imputazione essi vanno prosciolti per non aver commesso il fatto.
Il Madaro, invece, per le
considerazioni sopra svolte, a seguito del D.P.R. 12.4.90 n. 75, va prosciolto dalla
medesima imputazione perché estinta per intervenuta amnistia.
Nei confronti dello stesso Madaro ad
analoga conclusione deve giungersi in ordine al falso per soppressione contestato al capo
E) della rubrica.
Invero, l'unica persona interessata a
far scomparire la prova del falso consumato, era proprio il Madaro, al quale quindi, è
stato esattamente imputato il reato de quo.
Occorre ora esaminare un altro
aspetto della vicenda che pur essendo direttamente connesso con il capo D) della rubrica,
implica una diversa formulazione della relativa imputazione.
Si tratta in particolare, del
comportamento assunto dai prevenuti e soprattutto dal Madaro che, consapevole della
falsificazione effettuata, ha ciò nonostante procurato l'assegnazione della gara per la
licitazione privata degli arredi e delle attrezzature per il poliambulatorio di Adelfia,
alla ditta Zema.
Già si è detto come non risultino
acquisite agli atti prove della consapevolezza di tale falsificazione da parte degli altro
componenti il Comitato di gestione e,per conseguenza, in ordine a tale vicenda nessuna
accusa può muoversi nei loro confronti.
Diversa è invece la posizione del
Madaro e naturalmente dello Zema, effettivo beneficiario del provvedimento. Il Madaro
infatti, perfettamente consapevole della consumata falsificazione, con l'atto che
assegnava alla ditta Zema, ha sicuramente preso un interesse provato in un atto del suo
ufficio.
Il relativo capo di imputazione va
pertanto modificato nel modo seguente: del delitto previsto e punito dagli artt. 110, 324
C.P., per avere, in concorso tra loro, preso un interesse provato in un atto del loro
ufficio facendo in modo di aggiudicare alla ditta Zema, pur nelle illecite condizioni di
cui al capo C), la gara di appalto relativa alla fornitura di arredamenti ed attrezzature
sanitarie per il poliambulatorio di Adelfia.
Da tale imputazione i prevenuti, ad
eccezione del Madaro e dello Zema, vanno prosciolti per non aver commesso il fatto.
Quanto alla posizione degli altri due
imputati, di fronte alle considerazioni sopra svolte in ordine alla sussistenza a loro
carico di sufficienti indizi di colpevolezza, occorre anche qui riportarsi ai criteri
stabiliti dall'art. 2 C.P., in conseguenza della modifica legislativa già ricordata.
E' noto infatti che, secondo l'art.
20 della legge 86/90, l'art. 324 C.P. è stato abrogato, tuttavia occorre esaminare se il
comportamento posto in essere dai prevenuti, possa eventualmente rientrare nell'ambito di
applicazione della nuova fattispecie prevista dall'art. 323 (abuso di ufficio).
Già si è detto che tale imputazione
sussiste nella forma aggravata di cui al capoverso, allorché il Pubblico Ufficiale o
l'incaricato di pubblico servizio abusa del suo ufficio al fine di procurare a se o ad
altri, in ingiusto vantaggio patrimoniale.
Astrattamente quindi, la fattispecie
in esame, potrebbe tranquillamente rientrare in tale previsione, sussistendone tutti gli
elementi costitutivi, ma tale operazione, sarebbe di fatto ostacolata dalla circostanza
che l'attuale normativa prevede una pena sicuramente più grave rispetto alla precedente
(la reclusione da un minimo di due anni ad un massimo di cinque anni, di contro la
reclusione da sei mesi a cinque anni a alla multa da L. 200.000 a L. 4 milioni, stabilita
in precedenza).
Dovrebbe quindi a questo punto
applicarsi per effetto del disposto del 3° co. dell'art. 2 C.P., la legge più favorevole
al reo e cioè la precedente formulazione dell'art. 324 C.P.
Così facendo però, si darebbe vita
ad una terza norma incriminatrice che, nella parte precettiva farebbe riferimento alla
nuova legge e, nella parte sanzionatoria, a quella precedente, comportamento questo
assolutamente vietato dall'interprete secondo la dottrina dominante e la costante
giurisprudenza (cfr. per tutte Cass. 20.5.1953 in Riv. It. di Diritto Pen. 1954, 2°,
485).
Non potendo trovare applicazione per
le ragioni sopra esposte il terzo comma dell'art. 2 C.P., di fronte ad una esplicita
abrogazione della precedente normativa, occorre rifarsi al principio generale sancito dal
2° co dello stesso art. 2, ritenendo che il comportamento posto in essere dai prevenuti,
non sia più previsto dalla legge come reato.
Nei confronti del Cirielli, deceduto
nelle more dell'istruttoria, in ordine all'abuso in atti di ufficio -così come
derubricato al capo A)- va dichiarato non doversi procedere per essere il reato estinto
per intervenuta morte del reo.
Analogamente a quanto disposto per
gli altri imputati, relativamente agli altri reati a lui ascritti, ai sensi dell'art. 152
C.P.P., va pronunciata sentenza di non doversi procedere per non aver commesso il fatto.
P.Q.M.
VISTI gli artt. 242 D.L. 271/89 - 374
C.P.P. e segg. precedentemente in vigore, DICHIARA chiusa la formale istruzione e,
su difformi richieste del P.M. DICHIARA non doversi procedere nei confronti di MADARO
Nicola, CRISTANTIELLI Eligio, GARGANO Giovanni, PASTORE Vincenzo, SPINELLI Vito, VAVALLE
Saverio, VENEZIA Luigi, BUSTO Giuseppe in ordine al reato p. e p.dagli artt. 81 cpv 110,
323 C.P., per avere, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso, in qualità di componenti il Comitato di Gestione della U.S.L. BA/14,
abusando dei poteri inerenti le loro funzioni, disposto l'approvazione delle delibere
relative all'acquisto di attrezzature sanitarie ed arredi da destinare ai poliambulatori
di Adelfia e Sammichele, senza che le delibere istitutive dei predetti poliambulatori,
fossero munite della necessaria esecutività; - così derubricata e modificata
l'originaria imputazione di cui al capo A) - per essere il reato estinto per
intervenuta amnistia.
DICHIARA N.D.P. nei confronti dei
medesimo prevenuti, ad accezione del Cirielli, in ordine alla imputazione di cui al capo
B), perché trattasi di di fatto non più previsto dalla legge come reato.
DICHIARA N.D.P. nel confronti di
CIRIELLI Silvio, CRISTANTIELLI Eligio, GARGANO Giovanni, PASTORE Vincenzo, SPINELLI Vito,
VAVALLE Saverio, VENEZUA Luigi e BUSTO Giuseppe in ordine alla imputazione loro ascritta
al capo C) per nona aver commesso il fatto.
DICHIARA N.D.P. nei confronti di
MADARO Nicola e ZEMA Elio - quest'ultimo relativamente al concorso contestatogli al capo
F) - in ordine all'imputazione ascritta al capo C), per essere il reato estinto per
intervenuta amnistia.
DICHIARA N.D.P. nei confronti dei
prevenuti dal n. 2 al n. 9, in ordine al reato p. e p. dagli artt. 110, 324 C.P. per
avere, nelle qualità come sopra precisate, in concorso tra loro, preso un interesse
privato in un atto del loro ufficio facendo aggiudicare alla ditta Zema, pur nelle
illecite condizioni di cui al capo C), la gara di appalto relativa alla fornitura di
arredamenti ed attrezzature sanitarie per il poliambulatorio di Adelfia - così modificata
l'originaria imputazione di cui al capo D) - per non aver commesso il fatto.DICHIARA
N.D.P. nei confronti di MADARO Nicola e ZEMA Elio -quest'ultimo relativamente al concorso
contestatogli al capo F), in ordine alla medesima imputazione, così come
modificata, perché trattasi di fatto non più previsto dalla legge come reato.
DICHIARA N.D.P. nei confronti di
MADARO Nicola in ordine alla imputazione a lui ascritta al capo E) perché il reato
estinto per intervenuta amnistia.
DICHIARA N.D.P. nei confronti di
CIRIELLI Silvio in ordine alle imputazioni a lui ascritte al capo A), così come
modificato e al capo B) della rubrica, per essere i reati estinti per intervenuta morte
del reo.