I° FEBBRAIO 1988 - IL G.I. DOTT. LEONARDI TRASMETTE GLI ATTI ALLA PROCURA

omissis

nel procedimento penale

C O N T R O

  1. MADARO NICOLA n. Sammichele 22.7.36 ivi res. Via Don Minzoni c.n.;
  2. CIRIELLI SILVIO n. Bari 9.3.25 res. Acquaviva Via Giovanni 23° n. 23 - DECEDUTO -;
  3. CRISTANTIELLI ELIGIO n. Casamassima 13.10.38 ivi res. P.za Plebiscito n. 22;
  4. GARGANO GIOVANNI n. Adelfia 25.6.31 ivi res. Via Indipendenza n. 12;
  5. PASTORE VINCENZO n. Tirana (Albania) 11.3.43 res. Casamassima Via Galilei n. 4;
  6. SPINELLI VITO n. Sammichele 5.10.29 res. Via Buonarroti n. 7;
  7. VAVALLE SAVERIO n. Bari 27.12.48 res. Acquaviva Trav. Lucarelli c.n.;
  8. VENEZIA LUIGI n. Bari 15.1.28 res. Cassano M. V.le della repubblica c.n.;
  9. BUSTO GIUSEPPE n. Acquaviva 7.12.52 ivi res. 1° Trav. Maselli Campagna c.n.;
  10. ZEMA ELIO n. Bari 20.2.41 ivi res. Via Matteotti n. 38.

I M P U T A T I

dal 1° AL 9°: A) del delitto di cui agli artt. 81 cpv 324 C.P., per avere, in qualità di componenti del Comitato di gestione dell'USL BA/14, al fine di favorire la ditta aggiudicatrice, preso interessi in atti di ufficio, facendo in modo che fossero approvate deliberazioni per l'acquisto di attrezzature sanitarie e arredi da destinare ai poliambulatori dei Comuni di Adelfia e Sammichele;

B) del delitto di cui agli artt. 81-314 C.P. per avere, nelle qualità innanzi indicate, disponendo l'utilizzo delle somme di L. 330.0000.000 e 600.000.000, assegnate dal fondo sanitario per l'acquisto di attrezzature e arredi - non necessarie e non adeguatamente utilizzabili - da destinare ai poliambulatori di Adelfia e Sammichele, distratto somme di denaro dalla P.A.  -   Acc.to in Bari denunzia del 26.3.85 data delle delibere;

C) del delitto p.e p. dagli artt. 110-81 cpv 477 C.P. per avere, in concorso tra loro ed al fine di commettere il delitto di cui al capo D), falsificato l'elenco delle 20 ditte (compilato dal genio Civile di Bari e da questo inviato alla USL BA/14, idonee alla partecipazione a due gare di appalto per la fornitura di attrezzature sanitarie per il poliambulatorio di Adelfia e per l'arredamento degli uffici della USL BA/14 (appalti per un valore di 330.000.000 e di L. 211.528.250.), sostituendo la ditta Zema (che non figurava e non aveva titolo alla partecipazione della gara) ad altra ditta, che, invece, avendone titolo legittimamente figurava in quell'elenco.

D) del delitto p. e p. dagli artt. 110-324 per avere, in concorso tra loro, preso un interesse provato negli atti di ufficio del Madaro facendo aggiudicare le gare di appalto di cui al capo A) alla ditta Elio Zema pur nelle illecite condizioni di cui al capo C);

il 1°: E) del delitto p. e p. dall'art. 490 C.P. per avere distrutto e comunque sottratto dagli archivi di ufficio, la copia originale (falsificata come da capo C) dell'elenco delle 20 ditte abilitate alle gare di cui allo stesso capo C), inviato dal genio Civile di Bari alla USL BA/14;
 
Acc.to in Bari e Acquaviva dal 23.11. all'8.1.88.
 
il 10°: F) di concorso nel delitto di cui al capo C) D);
 
Acc.to in Bari e Acquaviva dal 23.11.87 all'8.1.88)

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  A DISTANZA DI SOLI 4 GIORNI, IL 5 FEBBRAIO 1988 - IL P.M. NICOLA MAGRONE CHIEDE L'ARRESTO DEL MADARO

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DOPO 9 MESI E MEZZO, IL17 NOVEMBRE 1988 (!!!),IL G.I. LEONARDI, BONTA' SUA, DISPONE LA SOLA COMPARIZIONE

DOPO ULTERIORI 18 MESI, IL 18 MAGGIO 1990, IL G. I. DOTT. LEONARDI EMETTE LA "MOLTO BENEVOLA" SENTENZA

 
N. 1057/A/87 Reg. gen.                                                                                                                                    N. 208/A/86 Reg. G. G.I.
Proc. della Repubblica
  DOTT. MAGRONE

TRIBUNALE DI  B A R I

UFFICIO ISTRUZIONE

R E P U B B L I C A   I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Giudice Istruttore presso il Tribunale di  Bari Dott. Giovanni LEONARDI
ha pronunciato la seguente

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nel procedimento penale

 

 

C O N T R O

  1. MADARO NICOLA n. Sammichele 22.7.36 ivi res. Via Don Minzoni c.n.;
  2. CIRIELLI SILVIO n. Bari 9.3.25 res. Acquaviva Via Giovanni 23° n. 23 - DECEDUTO -;
  3. CRISTANTIELLI ELIGIO n. Casamassima 13.10.38 ivi res. P.za Plebiscito n. 22;
  4. GARGANO GIOVANNI n. Adelfia 25.6.31 ivi res. Via Indipendenza n. 12;
  5. PASTORE VINCENZO n. Tirana (Albania) 11.3.43 res. Casamassima Via Galilei n. 4;
  6. SPINELLI VITO n. Sammichele 5.10.29 res. Via Buonarroti n. 7;
  7. VAVALLE SAVERIO n. Bari 27.12.48 res. Acquaviva Trav. Lucarelli c.n.;
  8. VENEZIA LUIGI n. Bari 15.1.28 res. Cassano M. V.le della repubblica c.n.;
  9. BUSTO GIUSEPPE n. Acquaviva 7.12.52 ivi res. 1° Trav. Maselli Campagna c.n.;
  10. ZEMA ELIO n. Bari 20.2.41 ivi res. Via Matteotti n. 38.

IMPUTATI

dal 1° AL 9°: A) del delitto di cui agli artt. 81 cpv 324 C.P., per avere, in qualità di componenti del Comitato di gestione dell'USL BA/14, al fine di favorire la ditta aggiudicatrice, preso interessi in atti di ufficio, facendo in modo che fossero approvate deliberazioni per l'acquisto di attrezzature sanitarie e arredi da destinare ai poliambulatori dei Comuni di Adelfia e Sammichele;

B) del delitto di cui agli artt. 81-314 C.P. per avere, nelle qualità innanzi indicate, disponendo l'utilizzo delle somme di L. 330.0000.000 e 600.000.000, assegnate dal fondo sanitario per l'acquisto di attrezzature e arredi - non necessarie e non adeguatamente utilizzabili - da destinare ai poliambulatori di Adelfia e Sammichele, distratto somme di denaro dalla P.A.  -   Acc.to in Bari denunzia del 26.3.85 data delle delibere;

C) del delitto p.e p. dagli artt. 110-81 cpv 477 C.P. per avere, in concorso tra loro ed al fine di commettere il delitto di cui al capo D), falsificato l'elenco delle 20 ditte (compilato dal genio Civile di Bari e da questo inviato alla USL BA/14, idonee alla partecipazione a due gare di appalto per la fornitura di attrezzature sanitarie per il poliambulatorio di Adelfia e per l'arredamento degli uffici della USL BA/14 (appalti per un valore di 330.000.000 e di L. 211.528.250.), sostituendo la ditta Zema (che non figurava e non aveva titolo alla partecipazione della gara) ad altra ditta, che, invece, avendone titolo legittimamente figurava in quell'elenco.

D) del delitto p. e p. dagli artt. 110-324 per avere, in concorso tra loro, preso un interesse provato negli atti di ufficio del Madaro facendo aggiudicare le gare di appalto di cui al capo A) alla ditta Elio Zema pur nelle illecite condizioni di cui al capo C);

il 1°: E) del delitto p. e p. dall'art. 490 C.P. per avere distrutto e comunque sottratto dagli archivi di ufficio, la copia originale (falsificata come da capo C) dell'elenco delle 20 ditte abilitate alle gare di cui allo stesso capo C), inviato dal genio Civile di Bari alla USL BA/14;
Acc.to in bari e Acquaviva dal 23.11. all'8.1.88.
 
il 10°: F) di concorso nel delitto di cui al capo C) D);
Acc.to in Bari e Acquaviva dal 23.11.87 all'8.1.88)

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Letta la requisitoria del P.M. in data 19.10.89 con la quale chiede:
A) dichiari il G.I. chiusa la formale istruzione;
B) rinvii a giudizio gli imputati dinanzi al Tribunale di Bari perché vi rispondano dei reati loro ascritti;

OSSERVA

Con esposto del 26.3.85 tali SAVINO Vito, JEVA Giuseppe, CAPORUSSO Filippo, MALLARDI Francesco e DE SANTIS Carlo, componenti del gruppo comunista in seno alla assemblea della USL BA/14 di Acquaviva delle Fonti, denunciavano alcune irregolarità commesse dai componenti del Comitato di gestione della predetta USL.

In particolare, assumevano che in data 8.6.81 con delibera n. 66, il Comitato di gestione aveva deciso l'istituzione di un poliambulatorio per  ogni comune della USL, compreso il Comune di Acquaviva che già fruiva dei poliambulatori dell'Ospedale Regionale convenzionato "Miulli".

Inoltre, con la stessa delibera, individuate le attrezzature necessarie per il funzionamento dei poliambulatori, si autorizzava il presidente della USL ad avanzare all'Assessorato competente istanza di finanziamento per L. 5.807.500.000, in ragione di  L. 1.161.500.000 per ogni poliambulatorio.

Successivamente, in data 13.7.1982, con la delibera n. 23, l'assemblea della USL aveva approvato l'istituzione dei cinque poliambulatori sopra indicati, ma l'organo di controllo sospendeva l'esecutività del provvedimento chiedendo elementi integrativi di giudizio. Nel frattempo, il Comitato di Gestione della USL, con la delibera n. 560 del 17.9.82, approvava l'utilizzazione della quota in conto capitale del fondo sanitario regionale 1980, per l'acquisto dell'arredamento e delle attrezzature di un poliambulatorio in Adelfia, nonostante questo non fosse ancora formalmente autorizzato.

Il 15.11.82 il CO.RE.CO. sospendeva l'efficacia della delibera 560/82 chiedendo gli estremi di esecutività della delibera assembleare. 23/82 che in realtà non era mai stata ottenuta.

Il successivo 2 giugno 1983, lo stesso CO.RE.CO., pur in mancanza degli estremi di esecutività richiesti, vistava per presa d'atto la deliberazione n. 75 del Comitato di gestione del 3.2.83 che autorizzava la licitazione provata per l'arredamento e la fornitura di attrezzature sanitarie per il poliambulatorio di Adelfia, licitazione che poi veniva aggiudicata alla ditta Elio Zema i Bari.

Secondo i denuncianti, quindi, ne la deliberazione n. 23/82 dell'assemblea della USL BA/14, ne la deliberazione n. 560/82 del Comitato di gestione, ne ancora la delibera del Consiglio regionale n. 474/83 erano mai state approvate.

Ciò nonostante il Comitato di gestione provvedeva ugualmente all'acquisto di attrezzature e arredamenti per i poliambulatori di Sammichele le e di Adelfia che successivamente non venivano neppure utilizzate per carenza di locali idonei.

La spesa relativa, pari a circa un miliardo, era stata quindi sostenuta senza preventiva autorizzazione e con evidente distrazione di pubblico denaro.

Disposte indagini in ordine al contenuto dell'esposto, con rapporto del 7.5.85, i Carabinieri di Acquaviva delle Fonti confermavano i fatti posti a base della denuncia.

In data 7.2.86 il P.M. interrogava, a conferma dell'esposto presentato, uno dei firmatari, precisamente il Savino, il quale confermava in toto quanto già denunciato.

Con nota del 24.3. 86 il P.M. disponeva la prosecuzione dell'istruttoria col rito formale, ipotizzando nel caso di specie, i reati di interesse provato in atti di ufficio e peculato per distrazione.

Acquisita agli atti la documentazione cui l'esposto si richiamava, ed inviate agli imputati le comunicazioni giudiziarie, in data 2.10.87 venivano disposte ulteriori indagini a mezzo dei Carabinieri di questo Nucleo di Polizia Giudiziaria.

Con rapporto del 28.1.88 i CC. verbalizzanti, nel riferire l'esito di tali indagini, denunciavano Madaro Nicola come presidente del Comitato di Gestione e il titolare della ditta ZEMA Elio, per falso in atto pubblico, concorso in interesse provato in atto di ufficio e concorso in falso per soppressione.

Riferivano in particolare che il 24.11.87, si erano recati presso gli ufficio del Genio Civile di Bari, per acquisire in copia la lettera con la quale la USL BA/14 aveva richiesto un elenco di venti ditte iscritte nell'albo nazionale costruttori, categorie H1 ed H2, per invitarle a partecipare alla licitazione privata per l'arredamento degli uffici USL di Acquaviva delle Fonti.

Nella circostanza, gli stessi verbalizzanti acquisivano la copia dell'elenco inviato alla USL per la gara relativa, unitamente alla lettera di trasmissione del genio Civile, ritirata a mano il 22.10.82 dal Madaro.

Nell'esaminare l'elenco in questione, si rilevava che in corrispondenza del n. 16, al posto di altro nominativo, era stato scritto a macchina "Elio Zema - Via Imbriani n. 30".

In sostanza, i verbalizzanti esprimevano l'opinione che quest'ultimo nominativo fosse stato artatamente sostituito ad altro precedente.

A seguito di tale circostanza, in data 24.11.87, veniva disposto il sequestro in originale dell'elenco delle ditte custodito presso la USL.

Il 25 novembre successivo i CC. si recavano presso la USL per eseguire il provvedimento di sequestro ma qui apprendevano che la licitazione privata cui tale elenco si riferiva, non era mai andata in porto.

In effetti, da un controllo successivamente eseguito, ci si rendeva conto che i documenti acquisiti presso il Genio Civile di Bari, si riferivano ad una gara di appalto diversa da quella oggetto della indagine.

A questo punto, i verbalizzanti, chiedevano, invece, al coordinatore amministrativo della USL, Palmisano, la copia delll'elenco delle ditte da invitare per la licitazione privata per l'arredamento e l'attrezzatura di un poliambulatorio nel Comune di Adelfia per l'importo di 330 milioni.

In tal modo veniva acquisita copia della lettera di richiesta dell'elenco unitamente alla copia dell'elenco stesso.

Anche in quest'ultima copia al n. 16 figurava il nominativo della ditta Zema Elio, chiaramente ribattuto su altro sottostante.

In data 30.11.87 i CC. tornavano presso l'ufficio del genio Civile ed acquisivano copia dell'elenco delle ditte relativo alla gara di appalto per i lavori di arredamento e attrezzature del poliambulatorio di Adelfia ed accertavano così che al n. 16 di tale elenco, non figurava il nominativo della ditta Zema Elio come in quello già acquisito in copia presso la USL, ma altro nominativo e precisamente quello della ditta O.M.E.C. di Taranto di Via De Cesare n. 6/A.

Disposto il sequestro in originale dell'elenco già acquisito in copia presso la USL BA/14, non era possibile eseguirlo giacche l'originale di tale elenco non veniva più rintracciato presso gli uffici della USL, nonostante che solo qualche giorno prima di tale elenco fosse stata consegnata copia ai verbalizzanti. Appariva quindi assai probabile che l'originale di detto documento fosse stato nel frattempo soppresso.

Con nota del 5.2.88 il P.M. formulava nuove imputazioni a carico dei prevenuti e, successivamente, disposto lo stralcio degli atti relativi all'imputato Mastrogiacomo Antonio, nel frattempo eletto al parlamento a seguito delle elezioni politiche svoltesi nel giugno '87, si procedeva alle contestazioni con mandato di comparizione.

Detto mandato non veniva notificato a Cirielli Silvio, nel frattempo deceduto, mentre tutti gli altri imputati, negavano ogni addebito protestando la loro innocenza.

In particolare, il Madaro, contestava l'accusa d'interesse provato in atti d'ufficio sostenendo, da un lato, che la decisione di istituire un poliambulatorio in Adelfia era stata perfettamente legittima e ribadendo, dall'altro, che la scelta della ditta Zema era stata effettuata concordemente da tutti i componenti del Comitato di gestione sulla base di obiettivi criteri di convenienza e dell'elenco inviato dall'ufficio del genio Civile.

Confermava comunque il Madaro che nonostante le approfondite ricerche, l'originale dell'elenco inviato dal Genio Civile non era stato rinvenuto.

Avanzava, inoltre, il sospetto che, l'eventuale falsificazione dell'elenco fosse stata effettuata direttamente presso l'ufficio del Genio Civile e non presso la USL.

L'imputato Busto Giuseppe precisava di essere stato nominato componente del Comitato di gestione solo il 24.12.82 e di non aver quindi potuto partecipare alla delibera istitutiva del poliambulatori.

Spinelli Vito con apposita memoria indicava con esattezza le delibere alle quali aveva partecipato e, insieme agli altri imputati, si riportava alla memoria difensiva presentata dal Madaro.

Infine, al termine dell'istruttoria, il P.M. concludeva come da requisitoria in atti.

L'attento esame dei fatti e comportamenti sopra descritti, permette di costruire la vicenda processuale nel modo seguente: il Comitato di gestione della USL BA/14, senza attendere l'esecutività della delibera assembleare n. 23/82, istituiva dei poliambulatori, nel settembre '82 approvava l'utilizzazione di quota parte del fondo sanitario Regionale 1980 per l'acquisto dell'arredamento e delle attrezzature del poliambulatorio di Adelfia e successivamente, pur in presenza di una sospensione dell'esecuzione di tale delibera disposta dal CO.RE.CO., in data 3.2.83 autorizzava l'acquisto di attrezzature ed arredamenti col sistema della licitazione privata.

Orbene, sulla base di tali rilievi è già possibile evidenziare un comportamento sicuramente illegittimo da parte dei componenti del Comitato di Gestione che, abusando delle loro funzioni, hanno nella circostanza agito con eccesso di potere. Certo l'istruttoria svolta non ha potuto acquisire la prova che sin dall'inizio tale comportamento sia stato assunto allo scopo di recare vantaggio a terzi e, ciò nonostante, non può dubitarsi della sicura ricorrenza di un'ipotesi delittuosa prevista dalla legge.

La mancanza di prova in ordine alla presunta volontà di arrecare vantaggio a terzi, non impedisce infatti di far rientrare detto comportamento nell'ambito di applicazione dell'art. 323 C.P., per la cui sussistenza, è richiesta soltanto la coscienza e volontà di agire al di là dei limiti consentiti dalle facoltà discrezionali del pubblico ufficiale.

Ne deriva allora che l'imputazione di interesse provato ascritta ai prevenuti al capo A) della rubrica, va modificata in quella di abuso innominato prevista dall'art. 323 C.P.; tuttavia, l'entrata in vigore della legge 26.4.1990 n. 86, pone alcuni problemi per effetto della verificatesi successione di leggi penali.

Invero la nuova legge disciplina ex novo il reato di abuso di ufficio individuando come elementi costitutivi, oltre all'abuso di ufficio anche al fine di procurare a se e ad altri un ingiusto vantaggio o di arrecare un danno ingiusto. Inoltre, punisce tale comportamento con la reclusione fino a due anni, in modo sicuramente più grave rispetto a quanto stabilito nella precedente formulazione dell'art. 323 (reclusione fino a due anni o multa da L. 100.000 a L. 2.000.000).

E' allora evidente che, per effetto del 3° co. dell'art. 2 C.P., nella precedente formulazione dell'art. 323, va individuata la legge più favorevole al reo e, conseguentemente, a seguito del P.P.R. 12.4.90 n. 75, dall'imputazione così modificata, i primi dieci imputati, ad eccezione del Cirielli, vanno prosciolti per essere il reato estinto per intervenuta amnistia.

A ben vedere, però, l'istruttoria svolta ha evidenziato anche altri tipi di comportamento da parte dei componenti del Comitato di gestione, anch'essi rivelatori di altrettante sicure violazioni di legge.

In particolare, la decisione di utilizzare parte del fondo sanitario regionale per l'acquisto di arredamenti ed attrezzature del poliambulatorio di Adelfia e Sammichele, non può sicuramente ritenersi conforme alla legge.

In primo logo perché, la delibera istitutiva dei poliambulatori non era ancora diventata esecutiva e, in secondo luogo, perché la decisione dell'acquisto di beni strumentali effettuata assai prima dell'individuazione dei locali dove dovevano essere installati, ha comportato necessariamente la loro mancata utilizzazione per un notevole lasso di tempo (circa due anni), con evidente spreco di denaro pubblico che poteva essere destinato al soddisfacimento di ben più urgenti necessità.

Da qui l'imputazione di peculato per distrazione contestata ai prevenuti al capo B) della rubrica.

A seguito però dell'entrata in vigore della legge 86/90 la figura del peculato per distrazione, non è più prevista come reato nella nuova formulazione dell'art. 314 C.P.; occorre quindi anche qui risolvere il problema della successione delle leggi nel tempo.

Orbene, secondo il principio stabilito dal 2° co. dell'art. 2 C.P., "nessuno può essere punito per un fatto che, secondo lal egge posteriore, non costituisce reato", per cui in ordine alla distrazione del pubblico denaro così realizzata, deve pronunciarsi sentenza di non doversi procedere perché il fatto non è più previsto come reato.

Nè d'altra parte sembra possibile ricomprendere siffatto comportamento, nella fattispecie aggravata dall'abuso di ufficio prevista dalla nuova formulazione dell'art. 323 C.P., pur astrattamente possibile perché trattasi di legge più favorevole al reo (3° co art. 2 C.P.).

Invero, poiché non è dato conoscere in atti se la decisione di acquistare gli arredamenti e le attrezzature, si a stata realmente presa sin dal primo momento allo scopo di arrecare un vantaggio patrimoniale a terzi, di tale fattispecie non risulterebbero esistenti gli elementi costitutivi richiesti dalla legge.

Per quanto riguarda il falso di cui al capo C) della rubrica, sulla base delle risultanze istruttorie, è del tutto pacifico che l'inserimento nell'elenco predisposto dall'ufficio del genio Civile della ditta Zema, è stato effettuato attraverso la cancellazione e la sostituzione del precedente nominativo (ditta O.M.E.C.) esistente sull'originale dell'atto (cfr. allegato n. 10 del rapporto dei CC.). Tale sostituzione si deve ritenere sicuramente effettuata dopo la formazione del documento originale, giacche nella copia conservata presso l'ufficio del genio Civile al posto della ditta Zema figura ancora la ditta O.M.E.C. Il fatto poi che tale elenco sia stato ritirato a mano dallo stesso imputato Madaro, presidente del Comitato di gestione, costituisce un serio indizio a suo carico in ordine alla materiale esecuzione del falso contestato.

Non altrettanto provata sembra invece, la colpevolezza degli altri componenti del Comitato di Gestione, in ordine alla materiale partecipazione alla falsificazione dell'atto ovvero, alla sua consapevolezza.

Invero, è ben possibile che essi, in assoluta buona fede, abbiano ritenuto che l'inserimento della ditta Zema nell'elenco fosse stato direttamente effettuato dall'ufficio firmatario e conseguentemente che nessun sospetto abbiano avuto sull'eventuale falsificazione dell'atto; per conseguenza da tale imputazione essi vanno prosciolti per non aver commesso il fatto.

Il Madaro, invece, per le considerazioni sopra svolte, a seguito del D.P.R. 12.4.90 n. 75, va prosciolto dalla medesima imputazione perché estinta per intervenuta amnistia.

Nei confronti dello stesso Madaro ad analoga conclusione deve giungersi in ordine al falso per soppressione contestato al capo E) della rubrica.

Invero, l'unica persona interessata a far scomparire la prova del falso consumato, era proprio il Madaro, al quale quindi, è stato esattamente imputato il reato de quo.

Occorre ora esaminare un altro aspetto della vicenda che pur essendo direttamente connesso con il capo D) della rubrica, implica una diversa formulazione della relativa imputazione.

Si tratta in particolare, del comportamento assunto dai prevenuti e soprattutto dal Madaro che, consapevole della falsificazione effettuata, ha ciò nonostante procurato l'assegnazione della gara per la licitazione privata degli arredi e delle attrezzature per il poliambulatorio di Adelfia, alla ditta Zema.

Già si è detto come non risultino acquisite agli atti prove della consapevolezza di tale falsificazione da parte degli altro componenti il Comitato di gestione e,per conseguenza, in ordine a tale vicenda nessuna accusa può muoversi nei loro confronti.

Diversa è invece la posizione del Madaro e naturalmente dello Zema, effettivo beneficiario del provvedimento. Il Madaro infatti, perfettamente consapevole della consumata falsificazione, con l'atto che assegnava alla ditta Zema, ha sicuramente preso un interesse provato in un atto del suo ufficio.

Il relativo capo di imputazione va pertanto modificato nel modo seguente: del delitto previsto e punito dagli artt. 110, 324 C.P., per avere, in concorso tra loro, preso un interesse provato in un atto del loro ufficio facendo in modo di aggiudicare alla ditta Zema, pur nelle illecite condizioni di cui al capo C), la gara di appalto relativa alla fornitura di arredamenti ed attrezzature sanitarie per il poliambulatorio di Adelfia.

Da tale imputazione i prevenuti, ad eccezione del Madaro e dello Zema, vanno prosciolti per non aver commesso il fatto.

Quanto alla posizione degli altri due imputati, di fronte alle considerazioni sopra svolte in ordine alla sussistenza a loro carico di sufficienti indizi di colpevolezza, occorre anche qui riportarsi ai criteri stabiliti dall'art. 2 C.P., in conseguenza della modifica legislativa già ricordata.

E' noto infatti che, secondo l'art. 20 della legge 86/90, l'art. 324 C.P. è stato abrogato, tuttavia occorre esaminare se il comportamento posto in essere dai prevenuti, possa eventualmente rientrare nell'ambito di applicazione della nuova fattispecie prevista dall'art. 323 (abuso di ufficio).

Già si è detto che tale imputazione sussiste nella forma aggravata di cui al capoverso, allorché il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio abusa del suo ufficio al fine di procurare a se o ad altri, in ingiusto vantaggio patrimoniale.

Astrattamente quindi, la fattispecie in esame, potrebbe tranquillamente rientrare in tale previsione, sussistendone tutti gli elementi costitutivi, ma tale operazione, sarebbe di fatto ostacolata dalla circostanza che l'attuale normativa prevede una pena sicuramente più grave rispetto alla precedente (la reclusione da un minimo di due anni ad un massimo di cinque anni, di contro la reclusione da sei mesi a cinque anni a alla multa da L. 200.000 a L. 4 milioni, stabilita in precedenza).

Dovrebbe quindi a questo punto applicarsi per effetto del disposto del 3° co. dell'art. 2 C.P., la legge più favorevole al reo e cioè la precedente formulazione dell'art. 324 C.P.

Così facendo però, si darebbe vita ad una terza norma incriminatrice che, nella parte precettiva farebbe riferimento alla nuova legge e, nella parte sanzionatoria, a quella precedente, comportamento questo assolutamente vietato dall'interprete secondo la dottrina dominante e la costante giurisprudenza (cfr. per tutte Cass. 20.5.1953 in Riv. It. di Diritto Pen. 1954, 2°, 485).

Non potendo trovare applicazione per le ragioni sopra esposte il terzo comma dell'art. 2 C.P., di fronte ad una esplicita abrogazione della precedente normativa, occorre rifarsi al principio generale sancito dal 2° co dello stesso art. 2, ritenendo che il comportamento posto in essere dai prevenuti, non sia più previsto dalla legge come reato.

Nei confronti del Cirielli, deceduto nelle more dell'istruttoria, in ordine all'abuso in atti di ufficio -così come derubricato al capo A)- va dichiarato non doversi procedere per essere il reato estinto per intervenuta morte del reo.

Analogamente a quanto disposto per gli altri imputati, relativamente agli altri reati a lui ascritti, ai sensi dell'art. 152 C.P.P., va pronunciata sentenza di non doversi procedere per non aver commesso il fatto.

P.Q.M.

VISTI gli artt. 242 D.L. 271/89 - 374 C.P.P. e segg. precedentemente in vigore, DICHIARA chiusa la  formale istruzione e, su difformi richieste del P.M. DICHIARA non doversi procedere nei confronti di MADARO Nicola, CRISTANTIELLI Eligio, GARGANO Giovanni, PASTORE Vincenzo, SPINELLI Vito, VAVALLE Saverio, VENEZIA Luigi, BUSTO Giuseppe in ordine al reato p. e p.dagli artt. 81 cpv 110, 323 C.P., per avere, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di componenti il Comitato di Gestione della U.S.L. BA/14, abusando dei poteri inerenti le loro funzioni, disposto l'approvazione delle delibere relative all'acquisto di attrezzature sanitarie ed arredi da destinare ai poliambulatori di Adelfia e Sammichele, senza che le delibere istitutive dei predetti poliambulatori, fossero munite della necessaria esecutività;  - così derubricata e modificata l'originaria  imputazione di cui al capo A) - per essere il reato estinto per intervenuta amnistia.

DICHIARA N.D.P. nei confronti dei medesimo prevenuti, ad accezione del Cirielli, in ordine alla imputazione di cui al capo B), perché trattasi di di fatto non più previsto dalla legge come reato.

DICHIARA N.D.P. nel confronti di CIRIELLI Silvio, CRISTANTIELLI Eligio, GARGANO Giovanni, PASTORE Vincenzo, SPINELLI Vito, VAVALLE Saverio, VENEZUA Luigi e BUSTO Giuseppe in ordine alla imputazione loro ascritta al capo C) per nona aver commesso il fatto.

DICHIARA N.D.P. nei confronti di MADARO Nicola e ZEMA Elio - quest'ultimo relativamente al concorso contestatogli al capo F) - in ordine all'imputazione ascritta al capo C), per essere il reato estinto per intervenuta amnistia.

DICHIARA N.D.P. nei confronti dei prevenuti dal n. 2 al n. 9, in ordine al reato p. e p. dagli artt. 110, 324 C.P. per avere, nelle qualità come sopra precisate, in concorso tra loro, preso un interesse   privato in un atto del loro ufficio facendo aggiudicare alla ditta Zema, pur nelle illecite condizioni di cui al capo C), la gara di appalto relativa alla fornitura di arredamenti ed attrezzature sanitarie per il poliambulatorio di Adelfia - così modificata l'originaria imputazione di cui al capo D) - per non aver commesso il fatto.DICHIARA N.D.P. nei confronti di MADARO Nicola e ZEMA Elio -quest'ultimo relativamente al concorso contestatogli al capo F), in ordine alla  medesima imputazione, così come modificata, perché trattasi di fatto non più previsto dalla legge come reato.

DICHIARA N.D.P. nei confronti di MADARO Nicola in ordine alla imputazione a lui ascritta al capo E) perché il reato estinto per intervenuta amnistia.

DICHIARA N.D.P. nei confronti di CIRIELLI Silvio in ordine alle imputazioni a lui ascritte al capo A), così come modificato e al capo B) della rubrica, per essere i reati estinti per intervenuta morte del reo.

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10 OTTOBRE 1990 - LA CORTE DI APPELLO SANTIFICA ...

 

N. 31/90  R. Gen. Sez. Istrutt.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
________

LA SEZIONE IV PENALE

della Corte di Appello di Bari riunita in Camera di Consiglio, composta dai Signori

  1. Dott. Bartolomeo DE RISI                                     Presidente
  2. Dott. Giacomo ANTONUCCI                                  Consigliere
  3. Crescenzo AMBROSIO        rel.                            Consigliere
  4. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
 
nel procedimento penale a carico di
MADARO Nicola n. 22/7/1936 Sammichele di Bari ivi res. Via Don Minzoni c.n.

I M P U T A T O

A) - del delitto di cui agli art. 81 cpv 324 C.P. per avere, in qualità di componente del Comitato di Gestione dell?U.S.L. BA/14, al fine di favorire la ditta aggiudicatrice, preso interessi in atti di ufficio, facendo in modo che fossero approvate deliberazioni per l'acquisto di attrezzature sanitarie e arredi da destinare ai poliambulatori dei Comuni di Adelfia e Sammichele;

B) . del delitto di cui agli artt. 81-314 C.P. per avere, nella qualità innanzi indicata, disponendo l'utilizzo delle somme di L. 300.000.000 e 600.000.000, assegnate dal fondo sanitario per l'acquisto di attrezzature e arredi - non necessarie e non adeguatamente utilizzabili - da destinare ai poliambulatori di Adelfia e Sammichele, distratto somme di denaro alla P.A.; Accertato in Bari dal 26/3/85 data delle delibere;

C) - del delitto p. e p. dagli artt. 118-81 cpv 477 C.P. per avere, in concorso tra loro ed al fine di commettere il delitto di cui al capo D), falsificato l'elenco delle 20 ditte (compilato dal Genio Civile di Bari e da questo inviato alla U.S.L. BA/14) idonee alla partecipazione a due gare di appalto per la fornitura di attrezzature sanitarie per il poliambulatorio di Adelfia e per l'arredamento degli uffici della U.S.L. BA/14, appalti per un valore di L. 330.000.000 e di L. 211.528.250, sostituendo la ditta Zema (che non vi figurava e non aveva titolo alla partecipazione alla gara) ad altra ditta, che, invece, avendone titolo legittimante figurava in quell'elenco.

D) - del delitto p. e p. dagli artt. 110-324 C.P. per avere, in concorso tra loro preso un interesse privato negli atti di ufficio del Madaro pur nelle illecite condizioni di cui al capo C);

E) - del delitto p. e p. dall'art. 490 C.P. per avere distrutto e comunque sottratto dagli archivi di ufficio, la copia originale (falsificata come al capo C),  dell'elenco inviato dal Genio Civile di Bari alla U.S.L. BA/14; Accertato in Bari e Acquaviva dal 23.11. all'8.1.88

FATTO E DIRITTO

Con sentenza 18/5/1990 il Giudice Istruttore del Tribunale di Bari ha prosciolto con formule di vario genere Madaro Nicola dalle accuse assunte nei capi di imputazione indicati nella detta sentenza.
 
Per invocare il proscioglimento con formale conclusive maggiormente liberatorie il Madaro ha proposto appello.
 
La Corte osserva:
 
CAPO A - interesse privato in atti di ufficio - Incriminazione in questione è stata  abrogata dalla legge 26/4/1990; dal che l'istruttore ha tenuto conto, senza tuttavia considerare che l'abuso di ufficio, mantenuto nella nuova legge pur se con diversa formulazione, ha conservato tra gli elementi costitutivi la finalità dell'agente di procurare a sé o ad altri ingiusto vantaggio patrimoniale; su di che, come lo stesso istruttore ha finito per riconoscere, è mancata del tutto la prova. E pertanto, che ad ammettere la necessità di dare al fatto la diversa qualificazione giuridica di dell'abuso di ufficio, la imputazione dovevasi definire non con l'applicazione dell'amnistia, bensì con la formula il fatto non costituisce reato.
 
CAPO B) - peculato per distrazione - Indipendentemente dalla sopravvenuta non impunibilità del peculato per distrazione (art. 1 legge n. 86 cit.) si osserva che nelle specie è mancato proprio quel dirottamento della destinazione giuridica del pubblico denaro, nel che si faceva consistere la distrazione, l'univa illegittimità essendo consistita nella utilizzazione anticipata di esso rispetto all'esecutività, ancora mancante, delle deliberazioni dell'ente pubblico, sicché si imponeva l'adozione della formula il fatto non sussiste.
 
CAPO C) - falsificazione dell'elenco delle ditte - Al riguardosi si ritiene determinante il rilievo che la corruzione, sia che fosse stata voluta da altri, sia che fosse spontanea, effetto quindi di un ripensamento dell'autore del momento, risulta ribattuta anche su una copia in velina acquisita acquisita presso gli uffici del Genio Civile; dove, di necessità, deve ritenersi effettuata, senza curare, per di più, di far coincidere l'elenco della copia con l'elenco dell'originale, essendo stata inserita sotto l'originale la velina relativa alle attrezzature per la sede di Acquaviva anziché l'altra, che corrisponde all'elenco delle ditte invitate alla gara incriminata, concernente le attrezzature della sede di Adelfia. Ciò comporta l'evidenza dell'estraneità al reato del Madaro, che va proclamata con la formula non aver commesso il fatto, in applicazione della regola di diritto contenuta nel comma 2° dell'art. 129 C.P.P. del 1988, che consente in simili ipotesi di superare la estinzione del reato per sopravvenuta amnistia.
 
CAPO D) - interesse privato - L'adozione della formula il fatto non sussiste - in luogo di non aver commesso il fatti - è strettamente dipendente da quanto considerato in merito all'imputazione di falso.
 
CAPO E - falso per soppressione - E' acquisito alla prova che del documento in questione i Carabinieri avevano ottenuto copia prima dell'originale fosse stato disposto il sequestro.
 
Altre fotocopie, peraltro, erano state unite alle deliberazioni inviate al CO.RE.CO. Ne consegue la manifesta mancanza di un serio interesse alla soppressione del documento, la cui scomparsa dagli atti dell'ufficio può trovare altre spiegazioni.
 
Sul punto, dunque, torna in applicazione la regola dell'art. 129 comma 2° C.P.P. del 1988 e il Madaro deve essere prosciolto per non aver commesso il fatto.

P.T.M.

la Corte, sulle conclusioni parzialmente conformi del P.M., in riforma della sentenza del giudice istruttore del Tribunale di Bari, dichiara non doversi procedere contro Madaro Nicola per l'imputazione di interesse provato al capo A perché  il fatto non costituisce reato; per le imputazioni di peculato per distrazione di cui al capo B e di interesse privato al capo D perché il fatto non sussiste; per le imputazioni di falso ai capi C ed E per non aver commesso il fatto.

Bari 10/10/1990

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